Statuto

Art. 1
E' costituita l'Associazione “Centro Studi Intergenerazionale” (acronimo CENSIN) con sede in Matera, di seguito denominata Associazione. L’Associazione ha durata illimitata nel tempo, non ha scopo di lucro ed è regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Gli scopi associativi
Art. 2
L'Associazione è una struttura di ricerca a valenza sociale che si occupa delle dinamiche intergenerazionali. Gli scopi perseguiti sono:
- raccogliere, organizzare e produrre nuove conoscenze relative alle tematiche del dialogo e del confronto tra le generazioni;
- diffondere e applicare i risultati della ricerca con programmi e progetti dedicati.
L’Associazione consegue i propri obiettivi sia con attività proprie che con la collaborazione e/o la partecipazione di altri Enti, sia pubblici che privati.

Le attività dell'associazione
Art. 3
L'Associazione per la realizzazione degli obiettivi generali concretizza la sua azione in maniera più dettagliata nelle seguenti attività:
- promuovere la ricerca al fine di sviluppare la conoscenza, migliorare l'operatività dei servizi e il supporto decisionale;
- offrire un forum per lo scambio e il dialogo in cui si confrontano le esperienze;
- sviluppare e promuovere soluzioni conformate alle esigenze e alle aspettative delle istituzioni interessate;
- incoraggiare lo sviluppo di buone pratiche attraverso l'innovazione e l'aggiornamento continuo;
- promuovere e sviluppare il dialogo tra le generazioni per studiarne a fondo le dinamiche sociali e culturali.

I soci
Art. 4
I soci dell’'Associazione possono essere persone fisiche e persone giuridiche. Le domande di ammissione devono essere inoltrate al Consiglio direttivo che valuta le motivazioni e le finalità del richiedente e si pronuncia in merito. La decisione del Consiglio direttivo è inappellabile. Le persone giuridiche che possono aderire in qualità di soci, previa deliberazione del consiglio direttivo, devono necessariamente essere soggetti no profit, senza scopo di lucro, e dichiarare di aderire e condividere le finalità dell’associazione. Il rappresentante legale del soggetto no profit che intende aderire all’associazione deve inoltrare domanda formale e indicare il soggetto fisico delegato nell’assemblea dei soci. La quota o il contributo associativo non è trasmissibile e non è soggetto a rivalutazione.

Art. 5
Tutti i Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall’Associazione.

Art. 6
Tutti i Soci hanno diritto di voto per l'approvazione, le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa. E' prevista la possibilità di delega per un massimo di una persona.

Gli organi dell'associazione
Art. 7
Gli organi dell’Associazione sono:
Assemblea dei Soci;
Consiglio direttivo;
Presidente.

Art. 8
L’Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i Soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria e, in via straordinaria, quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.
In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei Soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
L’Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei Soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell’Assemblea e/o con comunicazione via e-mail sempre 15 giorni prima della convocazione.
Qualora sia tecnicamente possibile, le riunioni dell’Assemblea possono tenersi in audio-conferenza.

Art. 9
L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
- approvare gli indirizzi generali e il programma delle attività proposte dal Consiglio direttivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- nominare i componenti del Consiglio Direttivo;
- modificare il presente statuto;
- approvare il regolamento;
- deliberare sull’eventuale destinazione degli utili di gestione, se consentito dalla Legge e dal presente Statuto;
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e deliberare la devoluzione del suo patrimonio anche in caso di estinzione dell’Associazione;
- revocare il presidente, col voto favorevole della metà più uno dei soci.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.

Art. 10
Il Consiglio direttivo è composto da 3 a 5 membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti.
I membri del Consiglio direttivo durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall’Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei Soci.

Art. 11
Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Si riunisce in media 2 volte all’anno ed è convocato da:
il Presidente;
almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei Soci.
Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
- predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;
- eleggere al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.
- formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- stabilire gli importi delle quote annuali dei Soci.
Qualora sia tecnicamente possibile, le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi in audio-conferenza.

Art. 12
Il Presidente dura in carica tre anni ed è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti. Il Presidente è rieleggibile. Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.
Conferisce ai Soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Le risorse economiche dell'associazione
Art. 13
Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
- quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati;
- contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- donazioni e lasciti;
- entrate per servizi prestati dall’Associazione (convenzioni e/o altro previsto dalle leggi vigenti);
- entrate da attività commerciali e produttive marginali;
- entrate da rendite di beni mobili e immobili pervenuti all’organizzazione a qualsiasi titolo;
- ogni altra entrata prevista dalle norme vigenti.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di Associazione annuali, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare.
Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 14
L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio consuntivo.
Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di Aprile.

Lo scioglimento dell'associazione
Art. 15
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad Associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, secondo quanto previsto dalla normativa di settore.

Art. 16
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

Statuto registrato presso l'Agenzia delle entrate UT Matera in data 21 ottobre 2019